Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

19/03/2019 - I funzionari europei e il servizio militare.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (Cee, Euroratom, Ceca) n. 259 / 1968 del Consiglio del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e istituisce speciali misure applicabili in via temporanea ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (Ce, Euratom) n. 723 del 2004 del Consiglio del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso per cui esso osta a una normativa di uno Stato membro in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi a un periodo di lavoro effettivo come dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio militare o durante almeno un anno nel corso dei tre successivi al congedo, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 13 febbraio 2019, C. – n. 179 del 2018, Sig. Rohart c. Federale Pensioendienst) scarica file

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Il caso è strano, ma la massima ne spiega i caratteri. La soluzione è ragionevole ed evita irrazionali disparità di trattamento.