argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il rifiuto di avere rapporti con associazioni sindacali è comportamento antisindacale.
» visualizza: il documento (Trib. Busto Arsizio 4 giugno 2019)Articoli Correlati: condotta antisindacale - comportamenti omissivi datore lavoro
Per il modo nel quale è motivata, la decisione non è condivisibile. A prescindere dal fatto che insiste sulla maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali che avevano agìto ai sensi dell’art. 28 St. lav. (mentre il requisito per proporre l’azione è il carattere nazionale delle associazioni e la maggiore rappresentatività è irrilevante), la sentenza postula un inesistente obbligo di dare risposta a richieste delle associazioni sindacali, mentre l’obbligo non esiste. Poi, la decisione cita norme in tema di obblighi di informazioni e di consultazione (e la violazione di tali disposizioni avrebbe avuto un preciso ed evidente significato ai fini di causa), ma non spiega come e quando si sarebbero verificate le trasgressioni, con un ragionamento del tutto indeterminato in ordine ai presupposti di fatto.