argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Una indennità data a un dipendente trasferito all’estero per fare fronte al maggiore costo della vita nel Paese straniero rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, qualora non esista alcuna clausola del contratto collettivo nazionale di deroga sul punto all’art. 2120 cod. civ.. Lo stesso vale per le spese sostenute dal datore di lavoro per l’alloggio all’estero del lavoratore e dei suoi familiari.
» visualizza: il documento (Cass. 3 giugno 2019, n. 15123, ord.)Articoli Correlati: trattamento di fine rapporto - base di calcolo
Il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 21 aprile 2016, n. 8086, e della decisione Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, ord.. In questa ultima pronuncia, in motivazione, si precisa che non hanno natura retributiva solo le “voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferimento”. Ciò non può valere per il canone di locazione dell’alloggio familiare.