Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

14/04/2020 - Gli interventi in materia di lavoro del decreto legge n. 23 del 2020.

argomento: Novitá legislative

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 94 del giorno 8 aprile 2020 e in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione) ha previsto, tra l’altro, alcuni interventi in materia di lavoro e ciò “ritenuta” sia “la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che la emergenza epidemiologica Covid – 19 sta producendo sul tessuto socio – economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi”, sia “la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini, nonché (misure, n. d. r.) sanitarie”.

» visualizza: il documento (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ) scarica file

Articoli Correlati: contributi - premi inail - cassa integrazione guadagni - emergenza sanitaria Covid – 19

di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Gli interventi in materia di lavoro.

Gli interventi in materia di lavoro del decreto legge n. 23 del 2020 sono una sorta di continuazione di quelli del decreto legge n. 18 del 2020 e ciò in conseguenza del proseguire della emergenza epidemiologica derivante dal virus c. d. Covid – 19.

In particolare, il Governo ha previsto la sospensione, per il mese di aprile 2020 e per il mese di maggio 2020, dei termini per il versamento sia dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, sia dei premi assicurativi dovuti all’Inail da parte dei datori di lavoro esercenti attività di impresa, arte o professione (anche con inizio della attività dal giorno 31 marzo 2020), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi sino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi pari ad almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta[1]. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 30 giugno 2020. Su indicazione dell’Inps e dell’Inail, la Agenzia delle entrate provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti del fatturato o dei corrispettivi. Restano ferme le disposizioni previste sia dall’art. 8, primo comma, del decreto legge n. 9 del 2020, sia dall’art. 61, primo, secondo e quinto comma, del decreto legge n. 18 del 2020. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi rimane disciplinata dall’art. 61, quarto e quinto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 (art. 18 del decreto legge n. 23 del 2020).

In altre parole, una ulteriore disciplina della sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi si aggiunge a quelle già previste dal decreto legge n. 9 del 2020 e dal decreto legge n. 18 del 2020.

Inoltre, è prorogato sino al giorno 30 aprile 2020 il termine relativo alla consegna e alla trasmissione telematica della c. d. certificazione unica (art. 22 del decreto legge n. 23 del 2020).

Altresì, sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di provvedere agli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, nonché al fine di presentare dichiarazioni, modelli o domande di accesso o di fruizione delle prestazioni erogate dall’Inps, i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a reddito di lavoro dipendente possono inviare, in via telematica, ai centri di assistenza fiscale (cc. dd. Caf) e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega sottoscritta ovvero, in caso di necessità, la copia per immagine di una apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Tuttavia, una volta cessata la situazione emergenziale, occorrerà provvedere alla regolarizzazione mediante la consegna delle deleghe e della documentazione inviate (art. 25 del decreto legge n. 23 del 2020). Si tratta di una previsione speculare a quella prevista dal decreto legge n. 18 del 2020 per i patronati.

Poi, il Governo ha voluto precisare il fatto che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono fruire della indennità erogata dal fondo per il reddito di ultima istanza istituito dal decreto legge n. 18 del 2020 solo se essi non sono titolari di un trattamento pensionistico e solo se essi sono iscritti all’ente previdenziale in via esclusiva (art. 34 del decreto legge n. 23 del 2020). In conseguenza di questo chiarimento, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense ha richiesto agli iscritti che intendono chiedere o che hanno già chiesto la erogazione della predetta indennità di inviare una apposita dichiarazione integrativa (la mancanza della quale comporta il rigetto della domanda).

Infine, la possibilità di accesso allo specifico trattamento ordinario di integrazione salariale e alla erogazione dello specifico assegno ordinario, aventi quale causale “emergenza Covid – 19” e caratterizzati da una procedura semplificata (art. 19 del decreto legge n. 18 del 2020), nonché la possibilità accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 22 del decreto legge n. 18 del 2020), sono estesi ai lavoratori assunti dal giorno 24 febbraio 2020 al giorno 17 marzo 2020.

 

  1. Gli interventi in materia di lavoro riguardanti gli esercenti la professione sanitaria.

Il decreto legge n. 23 del 2020 ha previsto l’adeguamento immediato della quota capitaria / oraria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché degli specializzandi ambulatoriali ai contenuti economici previsti nell’atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata relativo agli anni dal 2016 al 2018, atto approvato dal comitato di settore Regioni – Sanità in data 9 luglio 2019 e in data 29 settembre 2019. Altresì, il decreto legge n. 23 del 2020 ha previsto l’impegno delle parti contrattuali a concludere le trattative per il rinnovo del predetto accordo collettivo nazionale[2] entro il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (art. 38 del decreto legge n. 23 del 2020).

Infine, il decreto legge n. 23 del 2020 ha semplificato le procedure relative al rispetto dei requisiti di salute e di sicurezza dei lavoratori dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico – radiologiche avviate per la gestione della emergenza epidemiologica, prevedendo la osservanza delle disposizioni del capo VIII e del capo IX del decreto legislativo n. 230 del 1995 e la trasmissione agli organi dell’art. 22, primo comma, del predetto decreto legislativo di una comunicazione di avvio della attività corredata dal benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e delle indicazioni di radioprotezione (art. 39 del decreto legge n. 23 del 2020).

 

  1. Altre misure che riguardano, seppure in via indiretta, la materia giuslavoristica.

Con il decreto legge n. 18 del 2020, il Governo ha previsto la proroga, dal giorno 15 aprile 2020 al giorno 11 maggio 2020:

- del rinvio delle udienze civili e penali pendenti presso ogni ufficio giudiziario, con alcune tassative eccezioni;

- della sospensione del decorso dei termini per il compimento di ogni atto del procedimento (e non meramente del processo), compresi gli atti introduttivi del giudizio (tra cui quello dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 nella parte che riguarda il deposito del ricorso introduttivo del giudizio);

- della sospensione dei termini per lo svolgimento di ogni atto in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il giorno 9 marzo 2020 e che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché la sospensione, nello stesso periodo, della durata massima dei procedimenti medesimi (art. 36 del decreto legge n. 23 del 2020);

Infine, sono stati previsti:

- il differimento al giorno 1° settembre 2021 della entrata in vigore del c. d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 5 del decreto legge n. 23 del 2020);

- la esenzione dalla imposta di bollo per le domande di accesso alle provvidenze della cassa integrazione guadagni in deroga (art. 41 del decreto legge n. 23 del 2020).

 

[1] La sospensione dei termini si applica anche agli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

[2] Trattative al momento sospese in via temporanea.