Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

09/04/2020 - Il trasferimento di azienda a più cessionari, con contestuale scissione dell’azienda.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

In presenza di un trasferimento di impresa che coinvolge più cessionari, l’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso per cui i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lavoro sono riferiti a ciascuno dei cessionari, in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore interessato, a condizione che la scissione del contratto di lavoro risulti sia possibile e non comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro, né pregiudichi il mantenimento dei diritti dei lavoratori garantito da tale direttiva, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. Nell’ipotesi in cui una tale scissione si riveli impossibile da realizzare o arrechi pregiudizio ai diritti di detto lavoratore, l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro che si configurerebbe sarebbe considerata, ai sensi dell’art. 4 di detta direttiva, dovuta al fatto del cessionario o dei cessionari, se anche sia intervenuta su iniziativa del lavoratore (principio di diritto ricavato dalla motivazione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quarta, 26 marzo 2020, C. – n. 344 del 2018, Iss facility services Nv c. Signora Sonia Govaerts e altri. ) scarica file

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La prima parte del principio di diritto è chiara e suggerisce la sostituzione di un rapporto a tempo parziale. La seconda parte (sulle pretese dimissioni) è incomprensibile, sia per la formula oscura, sia perché, nel caso di specie, non vi era stato alcun atto di dimissioni, ma un licenziamento e, infatti, il quesito era del tutto diverso e, in modo comprensibile e razionale, chiedeva se, in caso di impossibilità di configurare due rapporti a tempo parziale, il rapporto dovesse proseguire con il cessionario per l’attività in precedenza prevalente o se il rapporto non proseguisse con alcun cessionario, in particolare nell’ipotesi di impossibilità di accertare prestazioni prevalenti, nella fase anteriore al trasferimento. A tale parte del quesito non è stata data risposta.