Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/03/2020 - Le misure volte a sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese nel corso della emergenza epidemiologica da Covid – 19.

argomento: Novitá legislative

Con il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del giorno 2 marzo 2020 e vigente dalla stessa data), il Governo ha introdotto alcune misure di “contenimento degli effetti negativi che (…)” il virus Covid – 19 “sta producendo sul tessuto socio – economico nazionale”. In altre parole, dopo avere previsto molteplici misure volte a contrastare la emergenza epidemiologica, il Governo ha iniziato a cercare di limitarne le ripercussioni negative, soprattutto in ambito economico.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. In breve, le misure applicabili ai lavoratori e alle imprese.

Con particolare riferimento ai lavoratori e alle imprese, il decreto legge n. 9 del 2020 ha previsto:

- la sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per il pagamento dei primi assicurativi (art. 5), nonché la sospensione della effettuazione delle ritenute fiscali e del relativo versamento da parte delle imprese del settore turistico – alberghiero (art. 8);

- la sospensione del pagamento di alcune delle rate dei mutui agevolati concessi alle imprese (art. 6);

- la sospensione dei termini per i versamenti del diritto annuale delle Camere di commercio, nonché la sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni amministrative applicate alle imprese in caso di ritardata presentazione delle domande di iscrizione, delle denunce delle notizie economiche e amministrative, del modello unico di dichiarazione e della richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura (art. 7);

- il rinvio delle udienze civili e penali (con alcune eccezioni) a data successiva al giorno 31 marzo 2020, nonché la sospensione dei termini per il compimento di ogni atto processuale, di ogni comunicazione e di ogni notificazione (art. 10);

- la introduzione di alcune disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di accesso all’assegno ordinario (art. 13 e art. 14);

- la estensione del ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga (art. 15 e art. 17);

- la introduzione di una indennità fruibile dai lavoratori autonomi (art. 16);

- la introduzione di alcune misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei dipendenti degli organismi di diritto pubblico (art. 18);

- la introduzione di specifiche misure per i dipendenti pubblici (art. 19);

- la presa di servizio, in data 1° marzo 2020, dei collaboratori scolastici vincitori della procedura selettiva negli istituti chiusi ubicati nei territori colpiti dalla emergenza epidemiologica (art. 20);

- la previsione di misure volte alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della amministrazione civile in servizio presso le prefetture e presso gli uffici territoriali del Governo (art. 22);

- la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico collocato in quiescenza (art. 23);

- l’incremento del personale dirigenziale di prima fascia e di seconda fascia della protezione civile (art. 24);

- la concessione, a titolo gratuito, delle prestazioni del Fondo di garanzia per le cc. dd. pmi alle piccole medie imprese (art. 25);

- l’incremento delle disponibilità del Fondo Simest (art. 27);

- la concessione di mutui a tasso zero alle imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla emergenza epidemiologica, nonché la istituzione di un apposito fondo rotativo (art. 33);

- la qualificazione di “pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori” ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea 2019 / 633 della subordinazione dell’acquisito di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al virus Covid – 19 (art. 34).

  1. In particolare, la introduzione di alcune disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di accesso all’assegno ordinario.

I datori di lavoro aventi unità produttive nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ ovvero aventi lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per sospensione o per riduzione della attività lavorativa sono dispensati dal fornire la relativa comunicazione alle rappresentanze sindacali, nonché dal rispetto dei termini previsti per la presentazione della domanda stessa.

La domanda di concessione dell’assegno ordinario può essere presentata anche da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano, in media, più di cinque dipendenti.

È necessario che i dipendenti per i quali si chiede la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per sospensione o per riduzione della attività lavorativa siano assunti alla data del 23 febbraio 2020.

Anche i datori di lavoro aventi unità produttive o lavoratori già residenti o domiciliati nei Comuni sopra citati che godono delle prestazioni della cassa integrazione guadagni straordinaria possono presentare domanda per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla interruzione della fruizione delle prestazioni della cassa integrazione guadagni straordinaria.

  1. In particolare, la estensione del ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

I datori di lavoro del settore privato, compresi gli imprenditori agricoli, aventi unità produttive site nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ ovvero aventi lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni che non beneficiano delle tutele previste in materia di sospensione della attività e di riduzione dell’orario di lavoro possono presentare domanda di concessione delle prestazioni della cassa integrazione guadagni in deroga.

Invece, i datori di lavoro del settore privato, compresi gli imprenditori agricoli, aventi unità produttive site al di fuori dei Comuni sopra citati, ma comunque ubicate nelle Regione Lombardia, nella Regione Veneto e nella Regione Emilia – Romagna, ovvero aventi lavoratori ivi già residenti o domiciliati che non beneficiano delle tutele previste in materia di sospensione della attività e di riduzione dell’orario di lavoro possono fruire delle prestazioni della cassa integrazione guadagni in deroga riconosciute dalle Regioni in caso di accertato pregiudizio, previo accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Ai lavoratori beneficiari sono assicurati la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

  1. In particolare, la introduzione di una indennità fruibile dai lavoratori autonomi.

I collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi e i professionisti, anche se titolari di attività di impresa, iscritti alla assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps, i quali abbiano svolto attività lavorativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ ovvero ivi già residenti o domiciliati a partire dal giorno 23 febbraio 2020 possono fruire, per tre mesi, di una indennità mensile pari a €. 500,00, indennità parametrata all’effettivo periodo di sospensione della attività lavorativa e che non concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche.

  1. In particolare, la concessione, a titolo gratuito, delle prestazioni del Fondo di garanzia per le cc. dd. pmi alle piccole medie imprese.

Le piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede legale o con unità locale nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ potranno godere delle prestazioni del Fondo di garanzia per le cc. dd. pmi per un periodo di dodici mesi a partire dal giorno 2 marzo 2020 e per un importo massimo di €. 2.500.000,00 per singola impresa.

  1. Conclusioni.

Un passo alla volta, il Governo tenta di dare sostegno ai datori di lavoro nell’affrontare le conseguenze, soprattutto economiche, della emergenza epidemiologica in essere.

(Ultimo aggiornamento, martedì 3 marzo 2020)