Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/02/2020 - Il passaggio da una pubblica amministrazione a una altra, l’anzianità e la progressione in carriera.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In tema di passaggio di un dipendente pubblico da un ente a un altro, l’anzianità maturata presso il primo può essere fatta valere nei confronti del secondo solo ai fini economici; pertanto, con riguardo a una progressione di carriera, la pubblica amministrazione di destinazione può valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle sue dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.

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Il principio è noto; infatti, si è detto, “in tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferimento a una diversa amministrazione comporta la continuazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione e ha luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Non è fondata la pretesa del lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento ‘ai fini giuridici’ dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo e, in considerazione del mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto, si deve procedere all'inquadramento sulla base della posizione già posseduta nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, così che l'anzianità complessiva (come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite e ogni altro eventuale elemento significativo) ha rilievo nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera” (v. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22800).