Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/01/2019 - La nuova normativa in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa

argomento: Novitá legislative

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di Valentina Zaccarelli, Avvocato del Foro di Modena

1. Introduzione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, decreto che attua la direttiva 2016 / 97 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare, la normativa si occupa della distribuzione dei contratti di assicurazione, compreso il contratto di vendita di prodotti di investimento assicurativo o riassicurativo compiuta da distinte categorie di persone fisiche e / o enti, quali agenti, mediatori, operatori di “bancassicurazione”, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi.

2. La direttiva 2016 / 97 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea.

La direttiva 2016 / 97 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea, denominata anche I. D. D. (Insurance Distribution Directive), si sostanzia nella “rifusione” della direttiva 2002 / 92 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio della Comunità europea.

L’obiettivo di tale “rifusione” è quello di armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri della Unione europea (considerando n. 2 della direttiva 2016 / 97 / UE) per creare e / o per consolidare un autentico mercato interno dei prodotti e dei servizi assicurativi “vita” e “non vita” (considerando n. 9 della direttiva 2016 / 97 / UE). Tuttavia, ciò a cui mira la predetta direttiva è una “armonizzazione minima” (considerando n. 3 della direttiva 2016 / 97 / UE). In altre parole, la direttiva europea prevede solo prescrizioni minime di tutela. In questo modo, gli Stati membri hanno la possibilità di mantenere e / o di adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, che, però, non devono contrastare con il diritto della Unione europea e con la direttiva stessa. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni nazionali in materia di illeciti perseguibili sotto il profilo penale.

In particolare, la direttiva 2016 / 97 / UE prevede un medesimo livello di tutela per i consumatori, a prescindere dalle differenze esistenti tra i diversi canali di distribuzione assicurativa e riassicurativa (considerando n. 6 della direttiva 2016 / 97 / UE), così riducendo la necessità di interventi nazionali.

Al contempo, sono previste condizioni di parità tra i distributori (considerando n. 6 della direttiva 2016 / 97 / UE). Nello specifico, essi devono presentare un elevato livello di professionalità e di competenza, che si concretizza in conoscenze professionali commisurate alla complessità delle attività esercitate, nonché nella formazione professionale continua mediante la partecipazione a corsi e attraverso la teledidattica e il tutoraggio (considerando n. 28 e n. 29 della direttiva 2016 / 97 / UE). Inoltre, è previsto il necessario conseguimento di una attestazione, quale il superamento di un esame o la iscrizione in un apposito registro (considerando n. 29 della direttiva 2016 / 97 / UE). In questo modo, le conoscenze e le capacità dei distributori godono del mutuo riconoscimento (considerando n. 35 della direttiva 2016 / 97 / UE) e, al contempo, sono promossi gli scambi transfrontalieri.

La direttiva europea si applica a tutte le vendite di prodotti assicurativi, sia direttamente da parte della impresa assicuratrice, sia indirettamente tramite un intermediario a titolo accessorio, quali agenzie di viaggio e autonoleggi (considerando n. 7 e n. 8 della direttiva 2016 / 97 / UE). Al contrario, la direttiva 2016 / 97 / UE non si applica ai professionisti (tra cui gli avvocati) che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell’ambito della loro attività professionale. Ciò a condizione del fatto che l’obiettivo della attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione e / o nella esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo. Inoltre, la direttiva europea non si applica in ipotesi di consulenza professionale in materia di sinistri (considerando n. 14 della direttiva 2016 / 97 / UE). Infine, sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti che esercitano una attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio caratterizzata da premi non superiori a un determinato importo o con rischi coperti limitati (considerando n. 15 della direttiva 2016 / 97 / UE).

In Italia, la direttiva 2016 / 97 / UE è stata attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

3. Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, in attuazione della direttiva europea in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, modifica il c. d. codice delle assicurazioni private (C. A. P., decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Nel fare ciò, esso introduce i concetti di distribuzione assicurativa e riassicurativa e di “governo del prodotto”; revisiona le regole di condotta, soprattutto nella fase precontrattuale, anche con riguardo al pagamento dei premi; semplifica e standardizza le informazioni che devono essere date ai clienti; disciplina il coordinamento tra le autorità di controllo nazionali (Ivass e Consob) e tra queste ultime e le autorità di controllo internazionali; attribuisce nuove competenze all’Ivass.

In particolare, in materia di obblighi comportamentali dei distributori, il decreto sostituisce al concetto di diligenza il concetto di equità, così mirando alla valutazione del caso concreto e all’equo bilanciamento dei diritti e degli obblighi enunciati nei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, prima della conclusione del contratto, il distributore è tenuto ad acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e le esigenze del medesimo, così da valutare la adeguatezza del contratto offerto, nonché a fornirgli informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in forma comprensibile, così da consentirgli di prendere una decisione informata.

A questo proposito, è previsto un documento informativo standardizzato, disponibile su supporto cartaceo o su altro supporto di durata. Infatti, la Unione europea ha costatato il fatto che una eccessiva quantità di informazioni può distogliere la attenzione del consumatore, scoraggiandolo dalla lettura della copiosa documentazione informativa e, di conseguenza, impedendogli di focalizzare la attenzione sugli elementi essenziali che gli permettono di comparare i prodotti assicurativi presenti sul mercato e di compiere una scelta consapevole.

Il decreto legislativo interviene anche sulla disciplina del c. d. testo unico della intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), con particolare riferimento alla distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento, e sulla disciplina del c. d. codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Infine è previsto un rafforzamento del sistema sanzionatorio, che comprende sia sanzioni amministrative pecuniarie, sia sanzioni amministrative non pecuniarie, quali il richiamo, la censura e la radiazione (per le persone fisiche) o la cancellazione (per le persone giuridiche) dall’apposito registro.