Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/01/2019 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

argomento: Novitá legislative

La disciplina sul rapporto a tempo determinato si applica ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l’eccezione degli artt. 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2015, l’indennità dovuta per il licenziamento illegittimo passa a tre mensilità per ogni anno di anzianità. La disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni.

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È singolare l’idea per cui l’ennesima modificazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato sia funzionale alla protezione della dignità dei lavoratori. Comunque, nella nuova regolazione, il termine può essere apposto per una durata non superiore a dodici mesi, con la singolare conclusione per cui, se una lavoratrice gode di un periodo di astensione anticipata e del congedo facoltativo fino ai limiti massimi, per coprire la sua assenza fino al rientro in servizio occorre comunque una proroga, peraltro legittima. Il termine può giungere a ventiquattro mesi solo in forza di proroga, che deve essere giustificata qualora provochi la prosecuzione del rapporto oltre i ventiquattro mesi. La giustificazione è data da “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” o da “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività originaria”. Le stesse giustificazioni attengono al rinnovo del contratto, in questo caso a prescindere dalla durata del rapporto originario. La restrizione sulla giustificazione delle proroghe e dei rinnovi non si applica ai contratti per attività stagionali. Il numero massimo delle proroghe scende a quattro.