Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

20/01/2020 - L’ordine di reintegrazione, un ufficio consolare straniero e la giurisdizione del giudice italiano.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Sulla base della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati, non vi è giurisdizione del giudice italiano su una domanda di un dipendente di un ufficio consolare straniero volta a ottenere un ordine di reintegrazione ai sensi dell’art. 18 St. lav..

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Il principio è noto. Infatti, si è detto, “con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell’immunità consolare, quando la pronuncia richiesta comporti una valutazione del comportamento del datore di lavoro nell'organizzazione dell'ufficio, interferendo sugli atti o comportamenti dell'ente attraverso il quale lo Stato estero persegue (anche se in via indiretta) le sue finalità istituzionali, espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione (nella specie, relativa a impugnativa di licenziamento con domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro proposta da una segretaria dell'ufficio agricolo di una ambasciata, che espletava le mansioni di dattilografa addetta alla corrispondenza e alla comunicazione con vari enti e ministeri, poiché era una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza e da capacità professionali che implicavano un rapporto fiduciario, risolventesi in una attività di supporto e di collaborazione funzionale alle realizzazione delle finalità dell'ufficio, la sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano)” (v. Cass. sez. un., 17 gennaio 2007, n. 880, ord.).