Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

11/12/2019 - Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, il ripescaggio e le mansioni inferiori rilevanti.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Anche nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, ai fini del ripescaggio, non vengono in rilievo tutti i compiti presenti nell’organizzazione, ma solo quelli compatibili con le competenze del dipendente o quelle già svolte.

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In una prospettiva paragonabile, v. Cass. 26 maggio 2017, n. 13379, per cui, “con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e con riferimento a una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, il ripescaggio deve avere luogo anche con riguardo a mansioni inferiori, qualora siano state svolte in modo promiscuo con quelle superiori”. Il dato del carattere promiscuo delle mansioni rende evidente l’esattezza del precedente, a prescindere dal dibattito in corso sul tema del ripescaggio, a proposito del quale si rinvia a Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità, nel quarto fascicolo della Rivista.