argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il datore di lavoro deve approntare tutti gli strumenti previsti dalla disciplina di prevenzione ed è responsabile dell’infortunio qualora esso sia avvenuto con un comportamento colposo del dipendente, che sarebbe stato impedito, nel suo verificarsi, da tali cautele. E’ irrilevante il fatto che, con diverse soluzioni, se il prestatore di opere avesse perseverato nel suo intento, queste sarebbero state superabili.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 8 luglio 2019, n. 29538)Articoli Correlati: infortunio sul lavoro - reato omissivo improprio
Si legge in motivazione: “nel reato omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non si può ritenere sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, così che esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di probabilità razionale, non avrebbe avuto luogo”.