argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La cosiddetta “domanda di lavoro”, ove abbia a oggetto attività svolta in modo regolare, non l’imposizione delle cosiddette guardianie o presenze imposte dal crimine organizzato, miranti ad attuare in concreto il controllo del territorio, anche se effettuata con atteggiamenti intimidatori, avendo a oggetto richieste di assunzione per lo svolgimento di attività lavorativa, non prospetta un danno ingiusto a carico del datore di lavoro chiamato a retribuire attività effettive, ma si limita a imporre la propria volontà su quella altrui, così che è integrata la fattispecie dell’art. 610 cod. pen., cioè il delitto di violenza privata.
» visualizza: il documento (Cass. pen., 20 giugno 2019, n. 27556)Articoli Correlati: domanda di lavoro - reato di violenza privata
Il principio di diritto è convincente solo se il datore di lavoro fosse nell’oggettiva necessità di assumere un dipendente e la minaccia fosse rivolta alla scelta della persona.