Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/08/2019 - Sempre sul trasferimento di azienda, sulla sentenza sulla violazione dell’art. 2112 cod. civ. e sulle conseguenze retributive.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In caso di cessione di ramo di azienda, ove, su domanda del lavoratore ceduto, sia accertato in giudizio che non ricorrano i presupposti dell’art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore dopo la messa a disposizione da parte sua delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa (principio di diritto ricavato dalla motivazione).

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La sentenza è analoga a quella Cass. 3 luglio 2019, n. 17784, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.