argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non sussiste giusta causa di licenziamento del lavoratore pubblico che, nel compilare un modulo inerente alla richiesta di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 142 del 1990, segni lo spazio relativo al mancato ricovero del congiunto, qualora questi sia ricoverato in una struttura di carattere non sanitario, che non espleta attività continuativa. Infatti, a prescindere dall’interpretazione della parola “ricovero”, il particolare stato del congiunto non ostava alla concessione dei permessi.
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Il caso è insolito e risolto con una motivazione quanto mai articolata. Di fronte alla compilazione di moduli spesso vi sono ragionevole incertezze e la soluzione favorevole al lavoratore è conforme a giustizia sostanziale.