Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

23/08/2019 - Una non condivisibile decisione sulla certificazione del distacco.

argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa

E’ illegittimo il provvedimento di mancata certificazione di un distacco, collegato a un contratto di appalto, per l’inesistenza dell’interesse in capo al distaccante. Poiché il distacco è collegato al contratto di appalto, l’interesse del distaccante è l’esternalizzazione di servizi con un costo complessivo inferiore a quello della gestione diretta.

» visualizza: il documento (Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, 9 luglio 2019, n. 639. ) scarica file

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L’interesse ravvisato è quello all’esecuzione del contratto di appalto, ma non appare sufficiente, perché, se mai, è del distaccatario, che, in difetto, non potrebbe operare come appaltatore. Infatti, “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (cosiddetto distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che, per tutta la sua durata, realizzi uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo” (v. Cass. 15 maggio 2012, n. 7517).

Anzi, il distacco è illegittimo “nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante (fattispecie nella quale due maestre di scuola materna erano state assunte dal titolare di una cooperativa, con cui non avevano alcun rapporto di lavoro, solo per essere distaccate presso un asilo infantile)” (v. Cass. pen. 29 ottobre 2009, n. 47006). Quindi, “il distacco può essere consentito da qualsiasi interesse produttivo del distaccante, purché non coincidente con quello della mera somministrazione di lavoro altrui” (v. Trib. Roma 21 novembre 2007, in Lav. giur., 2008, 934).