Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/07/2019 - Il licenziamento, l’art. 18 St. lav., il risarcimento del danno e i danni prevedibili.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Il giudice di merito può condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 18 St. lav., solo per la parte del risarcimento del danno in astratto previsto, sulla base del principio della risarcibilità dei soli danni prevedibili, poiché si applica anche in questo caso l’art. 1225 cod. civ..

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Molto interessante sia dal punto di vista teorico sia da quello applicativo, il principio è noto; infatti, si è detto, “in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, che resta vincolato a quello in astratto prevedibile in relazione a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, quindi, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (nella specie, relativa a una richiesta di risarcimento del danno da licenziamento collettivo illegittimo, applicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la Suprema Corte ha escluso che il risarcimento dovesse essere commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dai lavoratori licenziati tra il recesso e la sentenza di primo grado, poiché era presumibile che, dopo un primo periodo di incolpevole inoccupazione, gli stessi avrebbero potuto attivarsi per il reperimento di altra attività lavorativa)” (v. Cass. 31 luglio 2014, n. 17460).