Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

06/05/2019 - Il c. d. decreto crescita: breve disamina di alcune delle novità introdotte.

argomento: Novitá legislative

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. 

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  1. Il c. d. decreto crescita.

Dal giorno 1° maggio 2019 è in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, per questo, denominato anche “decreto crescita”.

Il c. d. decreto crescita è costituito di cinquantuno articoli, suddivisi in quattro capi:

  1. misure fiscali per la crescita economica;
  2. misure per il rilancio degli investimenti privati;
  3. tutela del “made in Italy”;
  4. ulteriori misure per la crescita.

L’obiettivo è quello di accompagnare il documento di economia e finanza per incentivare gli investimenti sia da parte delle imprese, sia da parte dei cittadini privati. Tuttavia, dovranno essere approvate almeno trentanove norme attuative, tra decreti ministeriali e altri atti amministrativi, per alcuni dei quali sono previsti i termini di scadenza.

Dal punto di vista del diritto del lavoro, le principali novità sono:

- la disciplina del credito di imposta per il c. d. rientro dei cervelli (art. 5);

- alcune modifiche al c. d. regime forfetario (art. 6);

- la introduzione del c. d. marchio storico di interesse nazionale (art. 31);

- la assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni (art. 33);

- le misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS tre bis Tibertina E45 (art. 40);

- le misure per le aree di crisi industriale complessa (art. 41).

 

  1. Il c. d. rientro dei cervelli.

Al fine di favorire il rientro dei “cervelli” dall’estero e di attrarre “capitale umano” in Italia sono previsti alcuni incentivi fiscali. In particolare, la quota di reddito di lavoro assoggettabile a imposizione fiscale è pari al trenta per cento e sono più semplici i requisiti di accesso. Inoltre, in presenza di determinate circostanze, è ammessa la proroga per ulteriori cinque periodi di imposta, assoggettando a imposizione fiscale una quota di reddito pari al cinquanta per cento. La riduzione è pari al novanta per cento qualora la residenza sia collocata nel Mezzogiorno. Gli incentivi fiscali sono previsti per i trasferimenti che avranno luogo a partire dall’anno 2020.

Per tutti i tifosi dello sport calcistico, si tratta della occasione di vedere tornare in Italia allenatori come Conte e giocatori come Verratti, nonché di vedere arrivare calciatori stranieri di alto livello.

 

  1. Le modifiche al c. d. regime forfetario.

Con il c. d. decreto crescita diventa obbligatoria in capo ai datori di lavoro ammessi al c. d. regime forfetario la applicazione delle ritenute sul reddito. Pertanto, i datori di lavoro forfetari diventano sostituti di imposta. In questo modo, la gestione degli adempimenti fiscali dei lavoratori interessati è più agevole, venendo meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare la imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali regionali e comunali.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del c. d. decreto crescita, l’obbligo di applicare le ritenute sul reddito in capo ai datori di lavoro ammessi al c. d. regime forfetario ha effetto retroattivo a partire dal giorno 1° gennaio 2019. Ciò in deroga all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 (c. d. statuto del contribuente), secondo il quale “le le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. Di conseguenza, i datori di lavoro forfetari devono applicare le ritenute sul reddito anche sulle retribuzioni relative ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019, marzo 2019 e aprile 2019. In particolare, l’ammontare delle ritenute sarà trattenuto sulle retribuzioni “corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” (agosto 2019) in tre rate mensili di pari importo.

 

  1. Il “marchio storico di interesse nazionale”.

Il c. d. decreto crescita introduce il “marchio storico di interesse nazionale” e il relativo registro presso l’Ufficio brevetti. Questa qualifica può essere richiesta dalle imprese che hanno un marchio registrato o in uso da almeno cinquanta anni.

In caso di chiusura del sito produttivo o di delocalizzazione, con conseguente licenziamento collettivo della forza lavoro, le imprese con un marchio storico devono darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, specificando i motivi della scelta e le azioni che intendono intraprendere per la individuazione di un acquirente. Comunque, esse possono beneficiare del nuovo Fondo per la tutela dei marchi storici.

 

  1. La assunzione di personale negli enti locali.

Cambiano alcune delle condizioni per potere assumere, con contratto a tempo indeterminato, personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni. Nello specifico, è stabilito un limite di spesa complessivo e, con particolare riferimento ai comuni, la capacità di assunzione è legata a un valore standard (da definire con decreto ministeriale) di “sostenibilità finanziaria” delle assunzioni e non più alle percentuali di costo del personale cessato negli anni precedenti.

Inoltre, dal giorno 1° dicembre 2019, è prevista la assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di cento unità di personale di alta specializzazione e di elevata professionalità tra ingegneri, architetti e geologi nei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

  1. Le misure a sostegno del reddito.

Il c. d. decreto crescita individua alcune misure a sostegno del reddito dei lavoratori privati (anche agricoli) che non potranno svolgere la attività lavorativa a causa della chiusura della strada SS tre bis Tibertina E45 e dei lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complesse. I primi potranno usufruire di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, godendo della relativa contribuzione figurativa, per un periodo massimo di sei mesi. Ai secondi è concessa la proroga di un anno del trattamento di mobilità in deroga previsto dall’art. 25 ter del decreto legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

 

  1. Conclusioni.

Secondo il Ministero della economia e delle finanze, quattro sono le direttive di azione del c. d. decreto crescita per “fare ripartire l’Italia”: investimenti, incentivi, imprese e immobili. Il decreto legge n. 34 del 2019 è all’esame della quinta Commissione bilancio dal giorno 8 maggio 2019 e all’esame della Camera dei Deputati in prima lettura. Entro la fine del mese di maggio 2019 e del mese di giugno 2019 dovranno essere emanati alcuni dei decreti ministeriali e degli atti amministrativi di attuazione.