Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

12/06/2019 - I limiti della responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2049 cod. civ..

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

La pubblica amministrazione risponde, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., dei danni causati dal comportamento illecito del dipendente che, in ragione dell’esercizio delle funzioni conferitegli, abbia violato i propri doveri di ufficio per fini personali ed egoistici.

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Si legge nella motivazione: “lo Stato o l’ente pubblico risponde (…) del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni e agìto per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione (…), purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base a un giudizio contro fattuale riferito al tempo della condotta senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo o illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.