argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 67, secondo periodo, del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui, quando una persona percepisca pensioni in due Stati membri, essa abbia diritto alle prestazioni familiari ai sensi della loro legislazione. Qualora il percepimento di tali prestazioni in uno dei due sia escluso in forza della sua disciplina, non si applicano le regole di priorità dell’art. 68, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia 13 ottobre 2022, C. - n. 199 del 2021, Sig. DN c. Finanzamt Oesterreich. )Articoli Correlati: pensione - prestazioni familiari - sicurezza sociale
Il caso riguarda l’Austria. La motivazione è molto articolata e la sua analisi critica presuppone una piena conoscenza della relativa disciplina nazionale.