argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Un commercialista iscritto all’albo, ma non alla cassa di previdenza e iscritto alla cosiddetta gestione separata presso l’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995, deve versare alla Cassa il solo contributo integrativo, in quanto ha una mera finalità solidaristica, ma non dà diritto ad alcuna prestazione previdenziale.
» visualizza: il documento (Cass. 17 ottobre 2022, n. 30407, ord.. )Articoli Correlati: gestione separata - liberi professionisti - contributo integrativo
Nello stesso senso, si sono pronunciate le sentenze Trib. Isernia 13 febbraio 2018, App. L’Aquila 30 marzo 2017 (due decisioni dello stesso giorno), Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345, Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167, Cass. 28 maggio 2020, n. 10216, ord.. In senso opposto, ha deciso la pronuncia Trib. Cosenza 16 ottobre 2017. Tutte le sentenze sono pubblicate su questo Sito; si rinvia ai relativi commenti.