argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 32, quarto comma, lett. d), della legge n. 183 del 2010 e, quindi, l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 non si applicano nel caso in cui si discuta di una pretesa codatorialità e, in particolare, qualora l’atto di impugnazione sia inviato a una sola impresa, con la menzione dell’identificazione di un unico centro di imputazione del rapporto.
» visualizza: il documento (Cass. 8 agosto 2022, n. 24437, ord.. )Articoli Correlati: codatorialità - impugnazione - licenziamento
Nello stesso senso, v. Trib. Caltanissetta 17 gennaio 2022, ord., pubblicata su questo Sito. In senso opposto, v. Trib. Trento 4 dicembre 2018, pubblicata su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.