Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/04/2019 - Sempre sul licenziamento disciplinare, sul termine di decadenza previsto dal contratto collettivo e sulla tutela applicabile nel sistema dell’art. 18 St. lav..

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Qualora il contratto collettivo nazionale preveda che le giustificazioni rese dal lavoratore siano accolte, se non è intimato il licenziamento entro un termine di decadenza, si applica la tutela dell’art. 18, quarto comma, St. lav..

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Se non ci si inganna, questa sentenza ha concluso il giudizio di rinvio successivo alla pronuncia Cass. 3 settembre 2018, n. 21569.  La decisione in esame è ineccepibile e dà puntuale applicazione alle statuizioni della Suprema Corte. Con riguardo a queste ultime, giova ricordare che la sentenza Cass. 3 settembre 2018, n. 21569, dichiara di non essere in contraddizione con quella Cass. 27 dicembre 2017, n. 30985, poiché, nel caso di specie, il ritardo nell’intimazione del licenziamento avrebbe comportato l’accettazione delle giustificazioni, alla stregua delle espressioni del contratto collettivo nazionale. In caso di violazione di un termine di decadenza, la decisione Cass. 27 dicembre 2017, n. 30985, ha considerato applicabile l’art. 18, sesto comma, St. lav.. L’ultima tesi non è convincente; si può discutere sull’applicabilità dell’art. 18, quarto o sesto comma, St. lav., ma la soluzione deve essere la stessa, in tutti i casi, a prescindere dalle irrilevanti espressioni lessicali del contratto collettivo.