Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

31/08/2022 - Ancora sulla pretesa esistenza del contratto di appalto di servizi di trasporto.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In caso di prestazioni di trasporto continuative rese a fronte di un unitario corrispettivo, il contratto è da qualificare come di appalto di servizi di trasporto, con il connesso operare dell’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

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Nello stesso senso, v. Trib. Milano 24 febbraio 2021; App. Brescia 14 giugno 2017, pubblicate su questo Sito. Si rinvia al relativi commenti. Se anche si volesse considerare esistente il contratto di appalto di servizi di trasporto, e questo esula dai limiti di queste considerazioni, gli indici messi in luce sono del tutto insufficienti. Per esempio, si è detto, “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'Enel) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (v. Cass. 14 luglio 2015, n. 14670). Anche a volere accettare questo punto di vista, gli elementi indicati nella sentenza sono insufficienti, poiché sono del tutto compatibili con un contratto di trasporto, perché questo può essere a tempo indeterminato, può implicare l’assunzione di obbligazioni di trasportare per itinerari da stabilire durante l’esecuzione e può avere un corrispettivo determinato sulla base di criteri riferiti a più viaggi omogenei. Da tali particolarità, non si può dedurre l’applicazione della responsabilità solidale propria dell’appalto e non di quella del trasporto, cui, al contrario, si sarebbe dovuto fare riferimento. La sentenza non cita l’art. 1677 bis cod. civ.. Non si sarebbe applicato ai fatti di causa, di molto antecedenti, ma dà chiare indicazioni in contrasto con la tesi della pronuncia.