Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

23/04/2019 - Di nuovo sul decorso del termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 183 del 2010, il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso decorre da quello di spedizione del precedente atto di impugnazione stragiudiziale.

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La sentenza conferma tesi corrette, ma note, per cui “il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma secondo, della legge n. 604 del 1966, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma trentottesimo, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell'impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro” (v. Cass. 7 ottobre 2015, n. 20068; v. anche Cass. 17 maggio 2017, n. 12352).