Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

15/06/2022 - I presupposti del diritto europeo per la deroga alla continuità dei rapporti nel trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso per cui il presupposto da esso previsto, secondo il quale gli artt. 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di una impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga “aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso”, è soddisfatto qualora il trasferimento di una impresa, in tutto o in parte, sia predisposto, prima dell’apertura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni del cedente e nel corso della quale detto trasferimento è realizzato, nell’ambito di una procedura di pre – pack avente l’obbiettivo principale di consentire, nell’ambito della procedura fallimentare, una liquidazione dell’impresa in attività che soddisfi al meglio l’insieme dei creditori e che, per quanto possibile, mantenga l’occupazione, a condizione del fatto che una siffatta procedura di pre – pack sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. L’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso per cui il presupposto da esso previsto secondo il quale gli artt. 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferimento di una impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga di cui è oggetto il cedente “si (svolga) sotto il controllo di una autorità pubblica competente”, è soddisfatto qualora il trasferimento di una impresa, in tutto o in parte, sia predisposto, nell’ambito di una procedura di pre – pack preliminare alla dichiarazione di fallimento, da un “curatore designato”, sottoposto al controllo di un “giudice delegato designato”, e qualora l’accordo relativo a tale trasferimento sia concluso e portato a esecuzione dopo la pronuncia del fallimento diretto alla liquidazione dei beni del cedente, a condizione che una siffatta procedura di pre – pack sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari (principi di diritto ricavati dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 28 aprile 2022, C. – n. 237 del 2020, federatie Nederlandse Vakbeweging c. Haiploeg Seafood International Bv. e Heitrans International Bv.. ) scarica file

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Le precisazioni sul nesso fra la procedura di pre – pack e il fallimento sono molto importanti, ferma la difficoltà di applicare i principi a diversi ordinamenti, come quello italiano.