argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di licenziamenti dovuti alla modificazione dell’appaltatore, con applicazione dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, solo l’effettiva assunzione evita l’applicazione dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, deve trovare applicazione la procedura degli artt. 4 e 24 della legge n. 231 del 1991.
» visualizza: il documento (Cass. 26 marzo 2022, n. 9932, ord.. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - contratto di appalto
Il principio di diritto è ineccepibile; peraltro, l’esito è iniquo per l’intrinseca irrazionalità della disciplina, che fa dipendere la forma dei licenziamenti da un fatto successivo alla loro intimazione. Vi erano tutti i presupposti per una questione di illegittimità costituzionale, per intrinseca irrazionalità dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007. Nello stesso senso, v. Trib. Lodi 13 ottobre 2021, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.