Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

08/11/2021 - L’art. 5 St. lav. e gli investigatori privati.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

L'art. 5 St. lav., nella parte in cui vieta al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del prestatore, con facoltà di effettuare i controlli delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia ovvero la sua inidoneità a giustificare l'assenza del prestatore di opere.

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Il principio è noto (v. Cass. 11 ottobre 2016, n. 20433). Anzi, “l'art. 5 St. lav., in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la sua inidoneità a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a una agenzia investigativa e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro)” (v. Cass. 26 novembre 2014, n. 25162). Pertanto, “l'art. 5 St. lav., sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la sua inidoneità a determinare uno stato di incapacità lavorativa; non determina l'illegittimità degli accertamenti la circostanza per cui gli stessi abbiano compreso la manifestazione da parte di un lavoratore, che abbia dichiarato uno stato morboso consistente in lombosciatalgia acuta, di impedimenti nei movimenti, poiché tale particolarità non è idonea ad attribuire all'indagine un carattere sanitario in senso tecnico, comportando la sola osservazione del comportamento esteriore nella vita di tutti i giorni e non determinando una differenza dal punto di vista concettuale e qualitativo da ogni altro accertamento relativo allo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di attività incompatibili con lo stesso stato di malattia” (v. Cass. 3 maggio 2001, n. 6236).