argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa, come quella italiana, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato se il rapporto dura oltre una data precisa non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico – sinfoniche, qualora non esista nessuna altra misura effettiva nell’ordinamento interno che sanzioni gli abusi (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 25 ottobre 2018, C. – n. 331 del 2017)Articoli Correlati: successione di contratti - contratto a tempo determinato
La decisione era inevitabile. V. Corte costituzionale 1 – 11 dicembre 2015, n. 260, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Sulla Rivista, sul terzo fascicolo del 2016, v. De Martino, La Corte costituzionale sull’acausalità del contratto a termine: lo strano caso delle fondazioni lirico – sinfoniche.