Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

26/08/2021 - L’azione di regresso dell’Inail, il termine di prescrizione triennale e la notificazione del ricorso introduttivo al giudizio.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In caso di assoluzione del datore di lavoro in sede penale, il termine triennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail può essere interrotto solo con la notificazione, non con il deposito del ricorso introduttivo al giudizio.

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Il principio è noto; infatti, si è detto, “l'azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 del d. P. R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione dell'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1124 del 1965; il decorso dello stesso termine di prescrizione decorrenza può essere interrotto non con il deposito, bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione sia esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora” (v. Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736).