argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Dopo il licenziamento, la dichiarazione del datore di lavoro sulla sua pretesa disponibilità a riprendere la collaborazione, senza l’offerta delle retribuzioni maturate nel frattempo, non è revoca del licenziamento, a maggiore ragione qualora il complessivo comportamento delle parti dimostri che vi era oggettiva incertezza sulla natura della dichiarazione dell’impresa.
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Il principio di diritto è corretto. Infatti, “la revoca del licenziamento ripristina il rapporto di lavoro con effetto dalla data del recesso, con la conseguenza che da tale data il lavoratore ha diritto alle retribuzioni medio tempore maturate, poiché il mancato svolgimento della prestazione lavorativa è imputabile solo alla condotta del datore di lavoro e poiché la tempestiva impugnativa del licenziamento può valutarsi come implicita offerta delle energie lavorative da parte del lavoratore” (v. Cass. 9 marzo 2009, n. 5638).