argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 2, comma sessantunesimo, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 2 luglio 2021, n. 137. )Articoli Correlati: pena detentiva - regime alternativo alla detenzione - misure assistenziali - indennità di disoccupazione
Si legge nella motivazione: “la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali (…) non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa”.