argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 10 del decreto – legge n. 857 del 1976, convertito con modificazioni della legge n. 39 del 1977, e dell’art. 1 del decreto – legge n. 576 del 1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 738 del 1978, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai natanti, in caso di liquidazione coatta amministrativa di una compagnia assicuratrice, si verifica la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro del personale, con il diritto alla riassunzione immediata da parte dell’impresa cessionaria dei contratti. Tale meccanismo è coerente con l’ordinamento comunitario, per la natura liquidatoria della procedura e non si verifica alcun trasferimento di azienda.
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Il punto più interessante dell’ordinanza è la ravvisata compatibilità della disciplina italiana con l’ordinamento comunitario.