argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavori edili e di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività, demandato al datore di lavoro e al preposto. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve adeguare il piano di sicurezza all’evoluzione dell’attività e sospenderla in caso di pericolo grave e immanente.
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Si aggiunge in motivazione: “il coordinatore per l’esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale”.