argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro stipulato da Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale la quale, da un lato, in attesa dell’espletamento delle procedure di assunzione avviate al fine di coprire in via definitiva posti vacanti nel settore pubblico, consenta la rinnovazione di contratti a tempo determinato senza indicare un termine preciso per l’espletamento di tali procedure e, dall’altro, vieti sia l’equiparazione di detti lavoratori a “lavoratori a tempo indeterminato non permanenti”, sia la concessione a loro di una indennità. Fatte salve le verifiche spetta al giudice del rinvio effettuare, tale normativa non prevede alcuna misura diretta a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro stipulato da Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui considerazioni solo economiche, legate alla crisi del 2008, non possano giustificare l’assenza, nel diritto nazionale, di qualsiasi misura destinata a prevenire e a sanzionare il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (principi di diritto ricavati dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 3 giugno 2021, C. – n. 726 del 2019, Instituto madrileno de investigaciòn y desarrollo rural, agrario y alimentario c. Signora Jn. )Articoli Correlati: contratti a tempo determinato - diritto europeo - concorsi pubblici
Soprattutto il secondo principio di diritto appare assai importante per l’ordinamento italiano.