Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

01/04/2021 - La nozione di ramo di azienda

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Per “ramo di azienda”, suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, si deve intendere ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, sebbene, nel contratto di cessione, si possa individuare una porzione o una frazione produttiva che, in precedenza, era legata in modo stretto ai supporti logistici e materiali presenti nell’azienda cedente. Ciò presuppone una preesistente entità produttiva autonoma sul piano funzionale (si può conservare solo ciò che esista) e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione di trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, poiché è preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate solo dalla volontà dell’imprenditore.

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Si legge nella motivazione: non si può ammettere che il “legame funzionale possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti (peraltro neppure portatori di superiori interessi pubblici o collettivi), la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica”.