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29/03/2021
I licenziamenti collettivi, la comunicazione dell’art. 4 di conclusione della procedura e la motivazione del licenziamento.
argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di insufficienza della comunicazione dell’art. 4, nono comma, della legge n. 223 del 1991, è irrilevante e non fa venire meno l’illegittimità del licenziamento il fatto che il licenziamento del singolo dipendente contenga una motivazione sull’applicazione dei criteri di scelta.
» visualizza: il documento (Cass. 1 marzo 2021, n. 5553. )
PAROLE CHIAVE: licenziamenti collettivi - motivazione del licenziamento - licenziamento illegittimo
COMMENTO
Il principio di diritto tocca un profilo inusuale a proposito della comunicazione dell’art. 4, nono comma, della legge n. 223 del 1991, ma è ineccepibile. Sulla Rivista, nel primo fascicolo del 2018, il settimo in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo [continua ..]
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