argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Per un dipendente pubblico che abbia l’incarico di consigliere regionale, l’accredito figurativo dei contributi presuppone l’invio di una domanda, almeno il primo anno dell’incarico, in particolare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività. In difetto, la contribuzione figurativa non può essere accreditata
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, 8 febbraio 2021, n. 36 del 2021. )Articoli Correlati: consigliere regionale - contribuzione figurativa - lavoro pubblico
Il principio di diritto è convincente, sebbene legato a criteri formali, come risulta dall’art. 38, comma terzo, della legge n. 488 del 1999.