argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La cosiddetta indennità di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché è in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, sia perché un eventuale profilo risarcitorio non escluderebbe la sua riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, poiché è comunque una attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non è ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
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Il principio è noto (v. Cass. 10 agosto 1995, n. 8791). La sentenza dichiara in via espressa di considerare superflua la definizione della natura retributiva o risarcitoria dell’indennità, proprio sulla scorta del citato principio di diritto.