Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

18/11/2020 - Una altra lesione patente della libertà religiosa a opera della giurisprudenza comunitaria.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 20, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto alla luce dell’art. 11, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a che lo Stato membro di residenza dell’assicurato rifiuti di concedergli l’autorizzazione prevista dall’art. 20, paragrafo 1, di tale regolamento qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose dell’assicurato siano contrarie al metodo di cura utilizzato. L’art. 8, paragrafo 5 e paragrafo 6, lett. d), della direttiva 2011 / 24 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera letto alla luce dell’art. 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso per cui  osta a che lo Stato membro di affiliazione di un pazienti rifiuti di concedergli l’autorizzazione prevista dall’art. 8, paragrafo 1, di tale direttiva qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose dell’assicurato siano contrarie al metodo di cura utilizzato, a meno che tale rifiuto sia giustificato in modo obbiettivo da uno scopo legittimo di mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche e costituisca un mezzo adeguato e necessario per raggiungere tale scopo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principi di diritto enunciato dalle decisioni).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 29 ottobre 2029, C. – n. 243 del 2019, Sig. A c. Veselibas ministrija. ) scarica file

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Si discute di un testimone di Geova lettone che si oppone a un intervento a cuore aperto a favore del figlio. Sono possibili in Polonia cure compatibili con le convinzioni religiose della famiglia. Non si vede come si possano porre sullo stesso piano la libertà religiosa e astratte implicazioni sul “mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche e costituisca un mezzo adeguato e necessario per raggiungere tale scopo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. Sulle ripetute e gravi violazioni della libertà religiosa a opera della giurisprudenza comunitaria, qui confermate con particolare intensità, v. il fascicolo straordinario della Rivista del 2019, il quinto di tale anno; in particolare, con posizioni diverse, v. Enrico Gragnoli, Divine protection and human law. Work, the social marginality of religion and protection of freedom; Stefania Scarponi, The “fair balance” of fundamental rights in the European Court of Justice decisions in the matter of religious freedom at work and the impact of the principle of “proportionality”; Antonello Olivieri, The legal system between divine law and labour law: the one who is overmuch righteous, for this reason becomes unrighteous; Giulia Cassano, The freedom of religion in the workplace in the latest case law of the Court of Justice of the European Union: the Cresco investigation case and religious holidays; Claudia Carchio – Elisabetta Sartor, The principle of secularity as a neutral approach and the indirect religious discriminations in the employment relationship; Barbara de Mozzi, Religious freedom and the right to rest days on religious festivals (of others); Pierluigi Digennaro, A critical assessment of the EUCJ case law on the manifestation of religious convictions at the workplace; Caterina Mazzanti e Gianluca Picco, The principle of laicism in the employment relationship from the perspective of National and European jurisprudence.