argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della pensione di reversibilità, per titolare dell’assegno, in caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, si deve intendere colui che si veda riconoscere l’assegno ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, non colui che si veda riconoscere l’assegno in misura minima (nel caso di specie, la misura era di un dollaro l’anno, con decisione del Tribunale superiore della California).
» visualizza: il documento (Cass. 28 settembre 2020, n. 20477, ord.. )Articoli Correlati: pensione di reversibilità - scioglimento - matrimonio - divorzio
Il caso è singolare, ma la decisione è convincente. Infatti, si legge in motivazione, “se la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato si deve rinvenire nella continuazione del sostegno economico prestato in vita dall’ex coniuge, non si può considerare all’uopo decisivo un trattamento in misura minima o anche meramente simbolica”.