argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione (in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (trasfuso nell'art. 69 del decreto legislativo 165 del 2001) del contratto nazionale di comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica.
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Il principio è noto e convincente (v. Cass. 19 dicembre 2008, n. 29827).