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22/09/2020
Di nuovo sul ritardo nell’intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può riservarsi uno spazio di tempo per assumere la decisione senza che il recesso sia tardivo e, in particolare, può sempre attendere il rientro in servizio del lavoratore per verificare se le sue attività siano utilizzabili, così che di ritardo nell’intimazione del licenziamento si può parlare solo dopo il rientro in servizio e anche in tale caso l’inerzia deve essere prolungata.
» visualizza: il documento (Cass. 11 settembre 2020, n. 18960, ord.. )
PAROLE CHIAVE: periodo di comporto - licenziamento
COMMENTO
v. Cass. 22 agosto 2016, n. 17243, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.
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