Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

17/08/2020 - Una sentenza di modesto tenore e i giudici di pace.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui il Giudice di pace italiano rientra nella nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri”. L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui un giudice di pace che, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né solo marginali, né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di “lavoratore”, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 16 luglio 2020, C. 658 del 2018, Signora UX c. Governo della Repubblica italiana. ) scarica file

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Come può un “giudice di pace” rientrare nella “nozione di giurisdizione”? Se si confonde l’organo con l’attività, si enunciano affermazioni senza significato. Ormai, la Corte di giustizia abitua a dichiarazioni assurde, ma sarebbe opportuno se riflettesse su suoi errori, a cominciare da quelli di pura logica. Il principio di diritto non è né giusto, né sbagliato; non ha senso. E’ molto grave il fatto che la Corte di giustizia non se ne accorga