Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

13/08/2020 - La Corte di giustizia, il datore di lavro effettivo e quello cosiddetto formale.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 14, punto 2, lett. a), del regolamento Cee n. 1408 del 1971 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento Ce n. 118 del 1997 del Consiglio del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 665 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, devono essere interpretati nel senso per cui il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale è l’impresa che esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta di fatto il costo salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l’impresa con cui detto autotrasportatore stipuli un contratto di lavoro e che sia nella forma presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore (principio di diritto desunto dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 16 luglio 2020, C. – n. 610 del 2018, Afmb Ltd. e altri c. Raad van bestuur van de Sociale vrzekeringsbank. ) scarica file

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Il principio di diritto è importante e di evidente fondamento; nel caso di specie, sulla base del diritto interno, sarebbe stata ravvisata una fattispecie di interposizione vietata.