argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 49, comma primo, lett. d), della legge n. 88 del 1989, l’attività dell’avvisatore marittimo rientra nel terziario e non è equiparabile a quella delle agenzie di stampa.
» visualizza: il documento (Cass. 13 luglio 2020, n. 14891. )Articoli Correlati: avvisatore marittimo - settore terziario - attività portuale
La decisione è insolita, ma di evidente fondatezza. L’avvisatore diffonde informazioni oggettive sull’attività in ambito portuale e non espleta una professione intellettuale come quella dei giornalisti.