Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

14/07/2020 - L’avvicendamento di appaltatori e l’inapplicabilità della decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Qualora, in tema di avvicendamento di appaltatori nello stesso rapporto, il lavoratore alleghi il diritto a passare alle dipendenze del nuovo appaltatore, non opera il termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, in relazione all’art. 32, comma quarto, lett. d), della legge n. 183 del 2010.

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La sentenza è innovativa ed è convincente; si legge in motivazione: “in caso del passaggio, con nuova assunzione, dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore, il lavoratore non rivendica un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal ‘titolare del rapporto’ (…), perché il lavoratore non pone in discussione la legittimità o la validità del precedente rapporto né la validità della sua cessazione o della sua modificazione. Quando non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma si tratta di un semplice avvicendamento previsto da accordi collettivi, in presenza di specifiche condizioni, con l’obbligo dell’impresa subappaltrice di assumere ex novo il personale in forza presso l’impresa cessante, non trova applicazione la regola dettata dall’art. 32, comma quarto, lett. d)”. Seppure solo in motivazione e in via incidentale, la sentenza sembra avallare la tesi per cui il termine di decadenza si applicherebbe all’azione volta a fare valere la cosiddetta codatorialità; in tale senso, v. Trib. Trento 4 dicembre 2018, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento