argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini, che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige (nel caso in cui l'atto da porre in essere non richieda una forma solenne) l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'atto sono destinati a prodursi in via diretta; l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi affermi di avere assunto la veste di rappresentante e, ove siano mancate l'allegazione e la prova del predetto comportamento, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante è insufficiente la circostanza per cui l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse.
» visualizza: il documento (Cass. 18 giugno 2020, n. 11897, ord..)Articoli Correlati: mandato con rappresentanza - contemplatio domini
Il principio è noto; v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7510.