Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

07/07/2020 - Il gioco del calcio, un arbitrato irrituale e la sua impugnazione.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

L’arbitrato intercorrente fra calciatori e la società sportiva professionistica ha natura irrituale e l’impugnazione è regolata in via esclusiva dall’art. 412 quater, comma secondo, cod. proc. civ., così che sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’art. 808 ter cod. proc. civ., decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.

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L’ordinanza dà una piana applicazione all’art. 412 quater cod. proc. civ.. Infatti, “instaurata in una controversia di lavoro privato una procedura arbitrale, la cui natura è irrituale, la relativa decisione, soggetta al regime di impugnazione previsto dall'art. 412 quater cod. proc. civ., in quanto atto negoziale, può essere annullata solo per vizi idonei a inficiare la determinazione degli arbitri, quali i vizi del consenso ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi” (v. Cass. 10 luglio 2015, n. 14431).