argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Costituisce esercizio abusivo di una professione protetta il compimento senza titolo di atti che, pure non attribuiti in modo singolo in via esclusiva a una professione, siano in via univoca individuati come di sua competenza specifica, con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di una attività professionale espletata da soggetto abilitato. In particolare, commette il reato chi, senza essere iscritti all’albo, tenga la contabilità di imprese, rediga le dichiarazioni fiscali, predisponga i modelli per i pagamenti delle imposte e si occupi delle prestazioni accessorie e connesse.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 12 febbraio 2020, n. 12282)Articoli Correlati: esercizio abusivo della professione
Seppure in difformità da orientamenti più risalenti, si consolida questo, che considera l’attività e non i singoli atti; v. Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2011, n. 11545; Cass. pen. 10 maggio 2018, n. 33464.